Contano ancora qualcosa gli Enti di tutela?

foto tratta da www.unipoptrieste.it

Sul L’Arena del 17 febbraio scorso si legge in un articolo: “I seimila maratoneti iscritti alla «Giulietta & Romeo Half Marathon 2013» potranno attraversare l’Arena, su una passerella in legno, prima di concludere la gara in piazza Bra. Grazie ad un ricorso accolto a tempo di record dalla terza sezione del Tar Veneto, il Comune ha infatti avuto la meglio sulla Soprintendenza ai Beni Archeologici che, a neanche una settimana dalla gara, negava l’autorizzazione all’utilizzo dell’anfiteatro.”

Sembrerebbe una frase riassuntiva delle vicende che hanno portato allo scontro sulla gestione dell’evento podistico. Andiamo ad analizzare però i fatti:

1 – A metà di Gennaio 2013 il Sindaco Tosi firma un accordo con il Ministero dei Beni Culturali in cui si sancisce: “In base al precedente accordo fra Comune e Ministero, sottoscritto nel settembre 2007, le serate di spettacolo in Arena erano complessivamente 75; il nuovo accordo modifica la modalità di assegnazione del numero delle serate, stabilendo invece un arco di tempo in cui è possibile svolgere manifestazioni ed eventi – dal 25 aprile al 10 ottobre (ampliato al 1° marzo- 5 novembre per le operazioni di allestimento) e un periodo, dal 6 novembre al 28 febbraio, in cui non potrà essere realizzata alcuna manifestazione.  Dal 6 novembre al 28 febbraio, quindi, l’Arena dovrà «riposare». Fonti www.listatosi.itwww.larena.it

2 – Circa due settimane dopo aver firmato la convenzione il Comune di Verona alla che stabiliva un periodo di pausa dalle manifestazioni deroga a tale accordo per svolgere la manifestazione della “Giulietta & Romeo Half Marathon 2013” il giorno 17.02.2013 che dovrà attraversare l’anfiteatro ed essere scenario dell’arrivo della gara.

3 – La Soprintendenza ai Beni Archeologici nega l’autorizzazione alla gara podistica in base all’accordo siglato in precedenza.

4 – Il Comune di Verona si rivolge al TAR che, nelle more del ricorso, in 24 ore accoglie l’istanza e sentenzia l’annullamento della mancata autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Il TAR autorizza lo svolgimento dell’evento attraverso l’Arena, indica le modalità di svolgimento della gara all’interno dell’anfiteatrocon chiare prescrizioni di natura tecnica circa la pedana in legno da posizionare per il passaggio degli atleti, e circa il fatto che non dovrà essere presente pubblico nelle gradinate. Ma c’è di più: il Tar incarica la Soprintendenza al controllo dell’osservanza delle prescrizioni tecniche imposte in sede di decisione.  www.larena.it 1www.larena.it 2

5 – La gara si svolge regolarmente il 17 di febbraio scorso.

Dato questo breve e molto sintetico riassunto delle vicende, che ha generato peraltro una consistente eco mediatica, ci si pongono degli interrogativi che sono alla base della gestione del patrimonio culturale di questo Paese e delle figure istituzionali preposte a tale scopo. In primo luogo capire quale può essere la funzione di luoghi come quello dell’Arena, se di una bella cornice dove poter svolgere attività di svago ed eventi finalizzati all’indotto turistico o un luogo della memoria storica e volàno per una riflessione storica e culturale che oramai in questo Paese stiamo largamente smarrendo.

Andando nello specifico, ci si domanda poi se la funzione di tutela svolta dagli uffici di Soprintendenza abbia ancora un ruolo o se vengavista solamente come impedimento allo sfruttamento ludico-commerciale? A questo punto sembrerebbero plausibili anche le proposte, viste anche come una grossa provocazione, di affitto o addirittura di vendita delle bellezze culturali di questo Paese tanto per risanare i conti pubblici…

Altra questione sta nella singolare celerità della sentenza emanata dal TAR del Veneto che non solo annulla la mancata autorizzazione alla gara podistica espressa dalla Soprintendenza ma fornisce direttive tecniche per il regolare svolgimento dell’evento. Come fa un giudice del TAR ad avere le competenze tecniche per poter delineare le modalità di fruizione di un luogo così delicato e allo stesso tempo non coinvolgere minimamente in questa sua decisione l’ente di tutela preposto a questo ruolo?

Questi sono interrogativi che bisognerebbe cominciare a porsi proprio per scongiurare quell’approccio ai beni culturali intesi come oggetto solo di svago andando a riconsiderarli come un tassello fondamentale della conoscenza storica e cercare di ripristinare i ruoli dei singoli enti ed istituzioni preposte a tali specifiche competenze.

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