Obbligo di accesso aperto per pubblicazioni relative a ricerche finanziate con fondi pubblici

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Nelle pieghe dell’articolo 4 del Decreto legge “Valore cultura” troviamo due commi importanti rispetto al tema dell’accesso aperto. In particolare, “Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici […] devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l’accesso aperto, libero e gratuito“.

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