Comunicato SAMI 29 marzo 2009 – Tutela dei Beni archeologici e architettonici tra emergenza e licenza di demolire

SAMI - Società Archeologi Medievisti Italiani

Le dimissioni del presidente e di cinque membri del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e la bozza di decreto legge recante “Misure urgenti per il rilancio dell’economia attraverso la ripresa delle attività imprenditoriali edili” invitano ad una riflessione sul problema della Tutela in Italia.

Numerosi interventi legislativi, nell’ultima decade, hanno contraddittoriamente previsto da un lato un ampliamento dei beni di interesse e dei soggetti potenzialmente coinvolti, dall’altro un ulteriore accentramento nelle Soprintendenze non solo di compiti di tutela ma anche, soprattutto per quanto concerne l’ambito dei Beni archeologici, l’esclusività della ricerca. L’attribuzione alla Soprintendenze di competenze così estese ha di fatto portato alla loro paralisi, dando fiato a chi, come Andrea Carandini, attuale presidente del Consiglio Superiore, non esita a qualificarne i funzionari come “talebani” e a condannare la pratica dell’archeologia di emergenza come un inutile spreco di risorse.
Su taluni comportamenti autoritari del Ministero tale definizione ci pare appropriata; non possiamo però non rilevare come un attacco indiscriminato all’archeologia d’emergenza rischi di vanificare la conoscenza dei beni e il loro corretto utilizzo a fini di valorizzazione.
D’altro canto il nuovo intervento sulla legislazione urbanistica, prevedendo la possibilità di ampliare o demolire gli edifici anteriori al 2008, può portare alla scomparsa di tutta quella architettura storica, che comprende migliaia di edifici che si datano dal XII al XIX secolo, la cui tutela non è mai stata perseguita con sistematicità, nonostante siano stati, fin dagli anni ’70, uno dei principali obiettivi di studio dell’Archeologia Medievale in Italia.

Di fronte al rischio di ulteriori distruzioni dei già tanto maltrattati beni culturali del nostro Paese, l’assemblea della Società degli archeologi medievisti italiana, riunitasi a Comacchio il 27.03.09, esprime la propria profonda preoccupazione, ribadendo altresì alcuni principi che hanno contraddistinto, dagli anni ’70 ad oggi, l’Archeologia medievale italiana:

1. la tutela dei Beni culturali, e in particolare di quelli archeologici, non può trovare una soddisfacente applicazione se non attraverso il coinvolgimento di più soggetti. In questa prospettiva va reso operativo il regolamento del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, che il Consiglio Superiore ha lo scorso anno deliberato all’unanimità in materia di archeologia preventiva e che prevede il coinvolgimento di più soggetti, pubblici e privati, attraverso gli elenchi (e le relative garanzie) e la separazione del potere di controllo da quello di esecuzione. L’ampliarsi del concetto di Bene culturale rende infatti del tutto irrealizzabile una ricerca affidata ai soli funzionari delle Soprintendenze;

2. non pare inoltre opportuno che per quelle azioni di individuazione, conoscenza e studio che non compromettono la consistenza e la qualità del bene archeologico (dalle prospezioni geofisiche alle ricognizioni sul terreno) vengano richieste autorizzazioni a chi a proprie spese concorre a produrre tale indispensabile informazione, salvo l’obbligo di una pubblicizzazione dei dati raccolti;

3. la conoscenza preventiva non esaurisce l’azione della tutela che deve proseguire, con il coordinamento delle Soprintendenze, negli interventi “di emergenza”, previsti in occasione di trasformazioni urbanistiche o architettoniche che provochino la distruzione, parziale o totale, del bene, sia esso un deposito archeologico sepolto o una sequenza architettonica conservata in alzato;

4. l’archeologia di “emergenza” non deve peraltro limitarsi a riempire magazzini di reperti, ma deve essere finalizzata alla pubblicazione dei risultati, perseguibile con l’affidamento diretto, da parte del promotore del progetto urbanistico o architettonico, a soggetti terzi (società private o pubbliche, università ecc.) non solo dello scavo (dei depositi sepolti) e dell’analisi stratigrafica (per gli edifici storici in alzato), ma anche della diffusione dei dati raccolti, secondo i criteri che il Ministero ha recentemente imposto ai concessionari di ricerca archeologica.

http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/SAMI/index.html

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